Circolari

Interpello n. 7/2016 del Ministero del lavoro - Diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Circolare n° 23/2016 » 18.02.2016

Sul sito del Ministero del Lavoro, in data 12 febbraio 2016, è stata pubblicata la risposta ad un interpello avanzato dalla Confindustria (cfr. allegato), in tema di diritto di precedenza ed esonero contributivo.

In particolare, Confindustria aveva chiesto se il datore di lavoro potesse fruire dell'esonero summenzionato ai fini dell'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto di lavoro nell'ipotesi in cui un altro lavoratore, cessato da un contratto a termine o con contratto a termine ancora in corso, non avesse esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione stessa

L'art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi all'assunzione, definisce una serie di condizioni (oggi contenute nell’art. 31, Dlgs. n. 150/2015).

Tra queste, la lettera a) nega le agevolazioni contributive se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva e la lettera b) stabilisce che gli incentivi contributivi per le assunzioni non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine

La circolare INPS n. 17 del 29 gennaio 2015, nel fornire le istruzioni per l'applicazione dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, nonostante la chiara natura di incentivo, sulla base della diversa e più articolata finalità perseguita dallo stesso lo riconosce a prescindere dalla circostanza che l'assunzione costituisca attuazione di un obbligo stabilito da legge o da contratto collettivo.

La fruizione dell'esonero deve, invece, rispettare l'art. 31, comma 1, lettera b), del D.lgs. n.150/2015.

Per individuare gli effetti di quest'ultima condizione nei confronti dell'esonero, va ricordata la disciplina legislativa del diritto di precedenza.

Il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato di contratti a termine di durata superiore a 6 mesi e per le stesse mansioni di cui all'art. 5, comma 4 sexies, del Dlgs n. 368/2001, può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi (tre mesi per i lavoratori stagionali) dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, i ccnl possono prevedere un diverso termine entro il quale il lavoratore deve manifestare la volontà di esercitare tale diritto.

Con norma aggiunta dal decreto legge 34/2014, convertito in Legge 16.05.2014, n. 78, il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell’atto scritto di assunzione.

Da ultimo, il Dlgs n. 81/2015 ha stabilito che il diritto di precedenza “può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà”. Dal tenore della norma, quindi, emerge che il diritto di precedenza viene in essere solo successivamente alla soddisfazione della condizione della manifestazione della volontà del lavoratore per iscritto.

Ciò significa altresì che l’esercizio della comunicazione della volontà di avvalersene non pregiudica il diritto allo sgravio per le assunzioni effettuate medio tempore: infatti, in tal caso, al momento dell’assunzione a tempo indeterminato (o della trasformazione del contratto a termine) non era ancora sussistente un diritto di precedenza incompatibile con il diritto allo sgravio. 

La normativa, quindi, condiziona il diritto di precedenza ad un’iniziativa del lavoratore e non può, quindi, gravare alcun onere di attivazione sul datore di lavoro, in termini di verifica preliminare nei confronti di lavoratori già cessati o in corso di contratto a termine, circa la loro eventuale volontà di esercitare tale diritto: il rispetto della condizione ostativa ai benefici contributivi si ha, pertanto, quando il lavoratore non abbia esercitato tale diritto al momento in cui l'azienda procede alla trasformazione/assunzione. 

In conclusione, si può affermare che il diritto di precedenza dell’assumendo (o di colui cui venga trasformato il contratto a termine) non esclude l'esonero contributivo, secondo quanto indicato nella circolare INPS n. 17.

Inoltre, lo sgravio per tale soggetto non è escluso anche nei casi in cui siano decorsi sei mesi dalla data di cessazione di un contratto a termine superiore a 6 mesi di un altro lavoratore che non abbia manifestato al datore di lavoro per iscritto la volontà di esercitare il diritto di precedenza ed il lavoratore cessato o che abbia in corso un contratto a termine di durata superiore ai 6 mesi non abbia espresso per iscritto la volontà di esercitare tale diritto prima dell’assunzione di un altro lavoratore.

Il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello n. 7/2016, conferma la suddetta ricostruzione sul diritto di precedenza ed esonero contributivo.

Il Ministero del Lavoro, partendo dalla stessa ricostruzione normativa, afferma, quindi, che, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza va esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere, con conseguente diritto dell’esonero contributivo. 

Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

Va evidenziato, infine, che le conclusioni cui il Ministero è giunto esplicano efficacia nei confronti non solo dello specifico esonero contributivo ma anche di tutte le forme di agevolazioni contributive esistenti e future.

Distinti saluti.

» Firma Il Responsabile Area Lavoro e Sicurezza Giancarlo Cipullo  |   Autore MI/mf
» Carta intestata

Documenti allegati

Circolari recenti

Circolare n° 211/2009

Ritardo pagamenti - TAR Lazio sentenza n. 6277/2009 – Illegittimità clausole di capitolato di appalto difformi dalle prescrizioni comunitarie.

Leggi tutto

Circolare n° 209/2009

Decreto legge n. 78 recante Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali – Art 9, ritardo nei pagamenti.

Leggi tutto

Circolare n° 200/2009

Assemblea Straordinaria FISE 16 giugno 2009 - Approvazione modifiche statutarie.

Leggi tutto

Circolare n° 199/2009

D.L n. 185 del 28 novembre 2008, conv. con mod. in L. n. 2 del 28 gennaio 2009 - decreti attuativi dei commi 3 e 3 bis dell’art. 9 sottoscritti dal Ministro dell’Economia e...

Leggi tutto

Circolare n° 198/2009

Accordo Interconfederale 15 Aprile 2009- Aggiornamenti.

Leggi tutto

Pagina 154 di 185 pagine ‹ First  < 152 153 154 155 156 >  Last › Pagina precedente  Pagina successiva